IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324,  modificata  dalla  legge  15
febbraio 1985, n. 25, nonche' dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316;
  Visto  il  decreto  interministeriale (Trasporti-Tesoro-Finanze) in
data 9 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 13 - serie generale - del
17 gennaio 1992), registrato alla Corte  dei  conti  il  30  dicembre
1991,  registro  n.  13, foglio n. 361 Bilancio Trasporti - Direzione
generale della motorizzazione civile e trasporti  in  concessione  ed
Aviazione  civile,  con il quale e' stato elevato da ultimo l'importo
dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche;
  Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della
stessa legge n. 324, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 15
febbraio 1985, n. 25, alla revisione  dei  diritti  per  l'uso  degli
aeroporti;
  Considerato    che,    attraverso   l'adeguamento   delle   tariffe
aeroportuali,   si   rende   necessario   procedere    al    recupero
dell'incremento  generale  dei  costi  e  compensare le intervenute e
prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;
  Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della  legge  5  maggio
1976,  n.  324,  cosi'  come  modificato  dall'art.  8 della legge 15
febbraio 1985, n. 25;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i  Ministri
del tesoro e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art.
2  della  legge  5  maggio  1976, n. 324, e successive modifiche sono
elevati come segue:
   1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
da L. 3.030 a L. 3.180 per ogni tonnellata o frazione  di  tonnellata
sulle  prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal
certificato di navigabilita';  da  L.  3.780  a  L.  3.970  per  ogni
successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
   2)  per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti
del  territorio  nazionale  con  esclusione  di  quelli  adibiti   ad
attivita' didattica: da L. 1.115 a L. 1.170 per tonnellata o frazione
di  tonnellata  sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo
risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.680 a  L.  1.765
per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
            - La legge n. 324/1976 "Nuove norme in materia di diritti
          per  l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio
          1986.
             - La legge n. 25/1985 "Nuove norme in materia di diritti
          per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo  civile,
          di  utilizzo  del  servizio  di assistenza alla navigazione
          aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG" e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del  23  febbraio
          1985.
             -  La  legge  n.  316/1991  -  Disposizioni  concernenti
          tariffe  e  diritti  in  materia  di  trasporto  aereo,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          237 del 9 ottobre 1991.
             - Il decreto interministeriale 9 dicembre 1991  concerne
          l'ultima   revisione  apportata  alla  misura  dei  diritti
          previsti  dalla  legge  5  maggio  1976,  n.  324,  ed   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          13 del 17 gennaio 1992.
             - L'art. 8 della legge n. 324/1976,  stabilisce  che  la
          revisione  deve  tener  conto  delle  esigenze  di politica
          tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi
          aeroportuali.
             - La commissione istituita ai sensi  dell'art.  9  della
          legge n.  324/1976, cosi' come modificato dall'art. 8 della
          legge  n.  25/1985,  si  e'  espressa  favorevolmente sulla
          revisione stabilita con il presente  decreto  nella  seduta
          del 3 dicembre 1992.
             - L'art. 2 della legge n. 13/1992, stabilisce quali atti
          debbano  essere  emanati  con  la  forma  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 2 della legge n. 324/1976, fissa i  diritti  di
          approdo   e  partenza  degli  aeromobili  e  stabilisce  le
          modalita' di pagamento.