IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, nonche' dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316; Visto il decreto interministeriale (Trasporti-Tesoro-Finanze) in data 9 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 13 - serie generale - del 17 gennaio 1992), registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991, registro n. 13, foglio n. 361 Bilancio Trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione ed Aviazione civile, con il quale e' stato elevato da ultimo l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche; Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti; Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta; Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; Decreta: Art. 1. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 3.030 a L. 3.180 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.780 a L. 3.970 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 1.115 a L. 1.170 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.680 a L. 1.765 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 324/1976 "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1986. - La legge n. 25/1985 "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23 febbraio 1985. - La legge n. 316/1991 - Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1991. - Il decreto interministeriale 9 dicembre 1991 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1992. - L'art. 8 della legge n. 324/1976, stabilisce che la revisione deve tener conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali. - La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge n. 25/1985, si e' espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 3 dicembre 1992. - L'art. 2 della legge n. 13/1992, stabilisce quali atti debbano essere emanati con la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 1: - L'art. 2 della legge n. 324/1976, fissa i diritti di approdo e partenza degli aeromobili e stabilisce le modalita' di pagamento.